Il TAR del Lazio chiede al governo di riesaminare la misura della chiusura delle scuole in zona rossa

Dall’esame dei verbali del CTS non si evince se e in che modo siano stati esaminati dati e informazioni fornite dall’Istituto di Sanità. L’interruzione della didattica in presenza ha un effetto moltiplicatore delle diseguaglianze sociali.

Con ordinanza n. 1946/2021 depositata in data odierna, il Tribunale Regionale del Lazio, Sezione Prima, ha accolto la domanda cautelare, presentata da un gruppo di genitori e di studenti e del Comitato “A Scuola!”, per la sospensione dell’efficacia del DPCM 2 marzo 2021, nella parte in cui ha disposto in zona rossa la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado.

Il TAR Lazio ha ordinato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di riesaminare le misure impugnate entro il 2 aprile 2021, riconoscendo che esse “non appaiono supportate da una adeguata istruttoria”. L’affermazione desta grave preoccupazione, ancor più se si aggiunge che il Collegio ha rilevato come dai verbali del CTS e dagli altri documenti prodotti in giudizio dall’Avvocatura dello Stato “non emergano indicazioni specifiche ostative alla riapertura delle scuole”. 

Il TAR sembra suggerire al governo la strada da seguire, là dove evidenzia come il CTS non abbia “valutato la possibilità, nelle zone rosse, di disporre la sospensione delle attività didattiche solo per aree territoriali circoscritte, in ragione del possibile andamento diversificato dell’epidemia nella regione”. L’automatismo della misura applicata sull’intero territorio regionale classificato “zona rossa”, lascia dunque perplesso anche il TAR: per la sua rigidità e assolutezza, esso appare incompatibile, infatti, di per sé, con i limiti di proporzionalità e adeguatezza cui devono soggiacere anche i provvedimenti emergenziali. 

Spetta al Governo ora chiedere conto al CTS delle ragioni che lo hanno indotto a chiedere l’adozione di una siffatta drastica misura, misura che sta moltiplicando le diseguaglianze sociali e inducendo gravi danni alla salute fisica e psichica dei più giovani.

Esulta il Comitato “A scuola!” – assistito dalla prof. Barbara Randazzo, socia dello studio Onida Randazzo e ass. e docente di Diritto costituzionale alla Statale di Milano: «Abbiamo dato voce ai più giovani e a tutte le famiglie provate da una misura incostituzionale! Si tratta di una vittoria importante, speriamo che induca il Governo a un definitivo cambio di rotta sulla scuola».

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Il ricorso presentato al TAR del Lazio

Il 17 febbraio, il Comitato “A Scuola!” , insieme a rappresentanti di “Studenti Presenti” e a ricorrenti provenienti da varie regioni italiane, assistiti dallo studio legale Onida Randazzo e ass., hanno notificato e depositato un ulteriore ricorso, a firma della prof.ssa Barbara Randazzo, ordinario di Diritto costituzionale alla Statale di Milano, questa volta dinanzi al Tar Lazio, volto a denunciare la violazione del diritto fondamentale all’istruzione e del diritto alla salute derivante dalla drastica e prolungata sospensione della didattica in presenza nelle regioni classificate “zona rossa”.

In particolare, si è chiesto di sollevare dinanzi alla Corte costituzionale una questione di costituzionalità sull’automatismo zona rossa/scuole chiuse, censurabile sotto una molteplicità di profili per violazione degli artt. 2, 3, 32, 34 Cost., nonché dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’articolo 2 del protocollo addizionale alla CEDU.

Senza negare in alcun modo la gravità della pandemia in atto, non può non manifestarsi profonda preoccupazione per la sistematica reiterazione di misure anti-Covid che, a distanza di oltre un anno dalla dichiarazione dello stato di emergenza, continuano a sacrificare in modo del tutto irragionevole e sproporzionato il diritto all’istruzione dei nostri ragazzi, compromettendone altresì la salute psicologica e le capacità relazionali. L’Italia vanta il primato tra i maggiori paesi europei per la durata della chiusura delle scuole, nonostante la ripresa in sicurezza di altri settori e attività. È noto come il principio sancito dall’art. 34 della Costituzione italiana sia quello di “scuola aperta a tutti” e di “comunità scolastica” quale luogo di sviluppo della personalità, di crescita guidata e di apprendimento. Il diritto costituzionalmente garantito è proprio questo e non un mero diritto a ricevere nozioni, soddisfabile al limite anche in autonomia.

L’azione giudiziaria dinanzi al TAR Lazio si è resa necessaria a fronte del fallimento dei plurimi tentativi di dialogo con le istituzioni e dopo che la questione, sollevata attraverso la raccolta dati, i picchetti, la formazione alle famiglie, il supporto concreto alle scuole e le varie manifestazioni organizzate, continua a essere ignorata.